Inidoneità (temporanea o permanente):
determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
Del giudizio di idoneità, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore. In caso di avverso giudizio del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all’organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. E previsto ricorso anche in caso di giudizio di idoneità piena.